Direttiva CFSL 6517 sui gas liquefatti

La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) ha approvato e messo in vigore la nuova direttiva 6517 sul GPL il 6 dicembre 2017. Questa nuova linea guida sostituisce le quattro precedenti linee guida sui gas liquidi 1941, 1942, 2151 e 2388.

Punti selezionati dalla linea guida EKAS 6517

La presenta direttiva indica come gli impianti e le installazioni per lo stoc­caggio e l’uso di gas liquefatto (impianti a gas liquefatto) possono essere impiegati in modo sicuro, in conformità all’articolo 32c dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) [3]. La diretti­va è volta ad assicurare un’applicazione uniforme, adeguata e tecnicamente aggiornata delle prescrizioni.

1 La presente direttiva si applica agli impianti e alle installazioni per lo stoc­caggio e l’uso di gas liquefatto (impianti a gas liquefatto) nei settori indu­striale, artigianale e aziendale, per analogia come regola della buona tecnica nel settore privato.

Essa riguarda le fasi di progettazione, installazione, equi­paggiamento, esercizio, manipolazione, controllo e manutenzione degli impianti a gas liquefatto come pure le prescrizioni relative alla qualifica pro­fessionale di installatori, controllori e personale.

2 Gli impianti a gas liquefatto con un contenuto uguale o inferiore a 0,5 kg non sono soggetti ai requisiti della presente direttiva.

3 Gli impianti in cui il gas liquefatto viene utilizzato come refrigerante (ad es. nei frigoriferi o nelle pompe di calore) e con un contenuto uguale o infe­riore a 1,5 kg non sono soggetti ai requisiti della presente direttiva.

4 Il trasporto di gas liquefatto come merce pericolosa non rientra nel campo d’applicazione della presente direttiva. 

1 Gli impianti a gas liquefatto disciplinati sul piano normativo sono control­lati da appositi organi d’esecuzione o istanze competenti, i quali stabiliscono l’entità dei controlli.

2 Prima della messa in funzione e dopo ogni intervento di manutenzione, revisione o modifica, gli impianti a gas liquefatto vanno sottoposti a un con­trollo completo, secondo le prescrizioni del paragrafo 16.1.1, nonché a inter­valli, come descritto nel sottocapitolo 16.2. I controlli devono essere docu­mentati.

3 I controlli eseguiti su serbatoi fissi sono soggetti ai requisiti dell’Ordinanza sulle attrezzature a pressione [11] nonché dell’Ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione.

4 Prima della messa in funzione, il gestore di un impianto a gas liquefatto deve sempre eseguire un controllo di stato (controllo visivo). Un controllo di stato comprende un controllo visivo per verificare che l’impianto a gas lique­fatto non sia danneggiato, specie per quel che riguarda condotte e tubi flessibili, che non vi siano danni da corrosione e che non si avverta alcun odore di gas.

1 Riguardo ai controlli periodici, oltre alle indicazioni del fabbricante, per i serbatoi fissi e gli evaporatori attenersi anche alle disposizioni dell’Ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione (OUAP) [5], per i recipienti di traspor­to e i serbatoi per autoveicoli alle disposizioni dell’OMCont [14], SDR [12] e ADR [21] o RSD [13] e RID [22].

2 In base all’utilizzo e al potenziale di pericolo (stato della tecnica), gli impianti a gas liquefatto (esclusi i sistemi a propulsione) sono soggetti ai seguenti intervalli di controllo:

  • un anno per gli impianti a gas liquefatto impiegati in occasione di manife­stazioni (tendone fieristico con stand di vendita)
  • tre anni per gli impianti a gas liquefatto a bordo di veicoli stradali e natanti
  • tre anni per impianti a gas liquefatto a uso campeggio.

I controlli periodici di questi impianti devono essere eseguiti da uno specia­lista formato secondo le prescrizioni del sottocapitolo 18.2. I controlli vanno documentati mediante certificati di controllo ed etichette. Nell’esercizio del­la loro responsabilità, al fine di adottare o far adottare tutte le misure di sicurezza necessarie, gli organizzatori, i proprietari, gli affittuari e i locatori possono applicare un regolamento corrispondente, come Regolamento rela­tivo alle manifestazioni [56], Regolamento relativo al campeggio [57], Rego­lamento relativo a ormeggi / porti [58].

3 Per tutti gli altri impianti a gas liquefatto l’intervallo di controllo è di sei anni, a meno che il fabbricante non abbia previsto altre scadenze.

Ispettori

Le ispezioni possono essere effettuate solo da persone che possono dimostrare di possedere conoscenze tecniche verificate in conformità con la linea guida FCOS 6517 Gas liquefatti. Se questi requisiti sono soddisfatti, ciò viene confermato da un certificato del gruppo di lavoro GPL. I tester* per i settori della gastronomia, del commercio e dell'edilizia sono elencati sul sito web del gruppo di lavoro dei tester GPL (Elenco dei tester) .

Rigolamento per gli ispettori

A partire dal 2016, la formazione degli ispettori GPL è stata strutturata come un nuovo corso ed è stata affidata al Gruppo di lavoro GPL. A nove anni c'è un solo ispettore per le aree Camping, Boat ed Eventi. Per raggiungere questo status, è necessario superare quattro esami. Il seguente regolamento per i controllori si basa sull'articolo VUV 32 e sulla direttiva 6517 del CFST.