Modulo d'ordine per l'ispezione dell'impianto a gas

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Direttiva CFSL 6517 sui gas liquefatti

La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) ha approvato e messo in vigore la nuova direttiva 6517 sul GPL il 6 dicembre 2017. Questa nuova linea guida sostituisce le quattro precedenti linee guida sui gas liquidi 1941, 1942, 2151 e 2388.

Punti selezionati dalla linea guida EKAS 6517

La presenta direttiva indica come gli impianti e le installazioni per lo stoc­caggio e l’uso di gas liquefatto (impianti a gas liquefatto) possono essere impiegati in modo sicuro, in conformità all’articolo 32c dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) [3]. La diretti­va è volta ad assicurare un’applicazione uniforme, adeguata e tecnicamente aggiornata delle prescrizioni.

1 La presente direttiva si applica agli impianti e alle installazioni per lo stoc­caggio e l’uso di gas liquefatto (impianti a gas liquefatto) nei settori indu­striale, artigianale e aziendale, per analogia come regola della buona tecnica nel settore privato.

Essa riguarda le fasi di progettazione, installazione, equi­paggiamento, esercizio, manipolazione, controllo e manutenzione degli impianti a gas liquefatto come pure le prescrizioni relative alla qualifica pro­fessionale di installatori, controllori e personale.

2 Gli impianti a gas liquefatto con un contenuto uguale o inferiore a 0,5 kg non sono soggetti ai requisiti della presente direttiva.

3 Gli impianti in cui il gas liquefatto viene utilizzato come refrigerante (ad es. nei frigoriferi o nelle pompe di calore) e con un contenuto uguale o infe­riore a 1,5 kg non sono soggetti ai requisiti della presente direttiva.

4 Il trasporto di gas liquefatto come merce pericolosa non rientra nel campo d’applicazione della presente direttiva. 

1 Gli impianti a gas liquefatto disciplinati sul piano normativo sono control­lati da appositi organi d’esecuzione o istanze competenti, i quali stabiliscono l’entità dei controlli.

2 Prima della messa in funzione e dopo ogni intervento di manutenzione, revisione o modifica, gli impianti a gas liquefatto vanno sottoposti a un con­trollo completo, secondo le prescrizioni del paragrafo 16.1.1, nonché a inter­valli, come descritto nel sottocapitolo 16.2. I controlli devono essere docu­mentati.

3 I controlli eseguiti su serbatoi fissi sono soggetti ai requisiti dell’Ordinanza sulle attrezzature a pressione [11] nonché dell’Ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione.

4 Prima della messa in funzione, il gestore di un impianto a gas liquefatto deve sempre eseguire un controllo di stato (controllo visivo). Un controllo di stato comprende un controllo visivo per verificare che l’impianto a gas lique­fatto non sia danneggiato, specie per quel che riguarda condotte e tubi flessibili, che non vi siano danni da corrosione e che non si avverta alcun odore di gas.

1 Riguardo ai controlli periodici, oltre alle indicazioni del fabbricante, per i serbatoi fissi e gli evaporatori attenersi anche alle disposizioni dell’Ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione (OUAP) [5], per i recipienti di traspor­to e i serbatoi per autoveicoli alle disposizioni dell’OMCont [14], SDR [12] e ADR [21] o RSD [13] e RID [22].

2 In base all’utilizzo e al potenziale di pericolo (stato della tecnica), gli impianti a gas liquefatto (esclusi i sistemi a propulsione) sono soggetti ai seguenti intervalli di controllo:

  • un anno per gli impianti a gas liquefatto impiegati in occasione di manife­stazioni (tendone fieristico con stand di vendita)
  • tre anni per gli impianti a gas liquefatto a bordo di veicoli stradali e natanti
  • tre anni per impianti a gas liquefatto a uso campeggio.

I controlli periodici di questi impianti devono essere eseguiti da uno specia­lista formato secondo le prescrizioni del sottocapitolo 18.2. I controlli vanno documentati mediante certificati di controllo ed etichette. Nell’esercizio del­la loro responsabilità, al fine di adottare o far adottare tutte le misure di sicurezza necessarie, gli organizzatori, i proprietari, gli affittuari e i locatori possono applicare un regolamento corrispondente, come Regolamento rela­tivo alle manifestazioni [56], Regolamento relativo al campeggio [57], Rego­lamento relativo a ormeggi / porti [58].

3 Per tutti gli altri impianti a gas liquefatto l’intervallo di controllo è di sei anni, a meno che il fabbricante non abbia previsto altre scadenze.